Sentenza 92/2022 (ECLI:IT:COST:2022:92)
Massima numero 44881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/03/2022;  Decisione del  08/03/2022
Deposito del 12/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44875  44876  44877  44878  44879  44880


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Abruzzo - Lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati nei Comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici del 2009 e del 2016 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nonché dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Successiva rinuncia, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione del processo. (Classif. 090005).

Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. - dell'art. 23, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 29 del 2020, che disciplina interventi in deroga agli strumenti urbanistici per i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati nei Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016. Il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito delle modifiche apportate da parte della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021, di natura satisfattiva, e la Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  13/10/2020  n. 29  art. 23  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte