Ordinanza 316/2000 (ECLI:IT:COST:2000:316)
Massima numero 25561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Prestazioni professionali - Prestazioni difensive nel processo penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata esenzione dall'imposta, a differenza di altre prestazioni sottratte all'imposizione .per motivi di rilevante utilità culturale e sociale/, in conformita' della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i principw della legge delega, con disparità di trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a una norma priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio - Manifesta inammissibilità.
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Prestazioni professionali - Prestazioni difensive nel processo penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata esenzione dall'imposta, a differenza di altre prestazioni sottratte all'imposizione .per motivi di rilevante utilità culturale e sociale/, in conformita' della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i principw della legge delega, con disparità di trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a una norma priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui pero' nessuna specifica censura e' stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quo', in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui pero' nessuna specifica censura e' stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quo', in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 5