Ordinanza 318/2000 (ECLI:IT:COST:2000:318)
Massima numero 25563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 20/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Sospensione automatica della pena detentiva, in vista della concessione di misure alternative - Ritenuta applicabilità anche alla sanzione sostitutiva della semidetenzione - Attribuzione alla competenza del magistrato di sorveglianza del provvedimento di sospensione - Omessa previsione - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Sospensione automatica della pena detentiva, in vista della concessione di misure alternative - Ritenuta applicabilità anche alla sanzione sostitutiva della semidetenzione - Attribuzione alla competenza del magistrato di sorveglianza del provvedimento di sospensione - Omessa previsione - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbe che il magistrato di sorveglianza, sussistendo i presupposti per la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, possa sospendere automaticamente anche la sanzione sostitutiva della semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Infatti il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni per cui e' possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo 656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, cosi' interpretando la norma censurata in modo conforme a Costituzione, chiede una sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive al pubblico ministero; senza spiegare perche' il sistema, cosi' ricostruito, precluda al magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione censurata; ne' richiamando alcun parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dal citato art. 656.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura penale denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbe che il magistrato di sorveglianza, sussistendo i presupposti per la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, possa sospendere automaticamente anche la sanzione sostitutiva della semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Infatti il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni per cui e' possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo 656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, cosi' interpretando la norma censurata in modo conforme a Costituzione, chiede una sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive al pubblico ministero; senza spiegare perche' il sistema, cosi' ricostruito, precluda al magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione censurata; ne' richiamando alcun parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dal citato art. 656.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte