Sentenza 319/2000 (ECLI:IT:COST:2000:319)
Massima numero 25583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25584


Titolo
Fallimento - Società di persone - Termine annuale per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa previsione - Irragionevolezza della disciplina denunciata - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine annuale, dalla cessazione dell'esercizio della impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa', decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese. La norma, infatti - cosi' come interpretata, in termini di diritto vivente, nel senso che l'anno decorra dal compimento della fase liquidatoria, coincidente con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla societa' - risulta sostanzialmente inapplicabile, poiche' detto termine inizia a decorrere dal momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo relativo alla societa' stessa, non puo' nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, presupposto della dichiarazione di fallimento. E cio' in violazione del principio di ragionevolezza, il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine, non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la 'ratio' che presiede alla fissazione di quel termine, rendendolo cosi' del tutto inutile. - v. la sentenza n. 66/1999. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte