Sentenza 319/2000 (ECLI:IT:COST:2000:319)
Massima numero 25584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  25583


Titolo
Fallimento - Fallimento della societa' - Estensione del fallimento ai soci a responsabilità illimitata, pur dopo il decorso di un anno dal momento in cui abbiamo perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata - Necessità di un congruo limite temporale al fallimento del socio illimitatamente respomsabile, in ossequio al generale principio di certezza delle situazioni giuridiche - Uniforme disciplina del fallimento del socio già illimitatamente responsabile e del fallimento dell'imprenditore individuale - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessita' di un limite temporale alla assoggettabilita' al fallimento del socio di societa' commerciale, cosi' come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilita' illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimita' non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore). - v. anche le sentenze n. 200/1999 e 65/1999. A.M.M.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte