Sentenza 320/2000 (ECLI:IT:COST:2000:320)
Massima numero 25586
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo del giudizio - Ragioni costituzionali del conflitto - Omessa indicazione delle disposizioni costituzionali identificative delle attribuzioni difese in giudizio - Eccezione di inammissiblità - Rigetto.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo del giudizio - Ragioni costituzionali del conflitto - Omessa indicazione delle disposizioni costituzionali identificative delle attribuzioni difese in giudizio - Eccezione di inammissiblità - Rigetto.
Testo
Nel conflitto tra poteri dello Stato, che oppone l'autorita' giudiziaria a un ramo del Parlamento - nella specie, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati - l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsioe dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Nel conflitto tra poteri dello Stato, che oppone l'autorita' giudiziaria a un ramo del Parlamento - nella specie, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati - l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsioe dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26