Sentenza 321/2000 (ECLI:IT:COST:2000:321)
Massima numero 95
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti formali - Forma dell'ordinanza, in luogo del ricorso - Idoneita' a promuovere il conflitto - Eccezione di irricevibilità - Rigetto - Necessaria sottoscrizione dell'atto da parte di chi rappresenta l'organo.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti formali - Forma dell'ordinanza, in luogo del ricorso - Idoneita' a promuovere il conflitto - Eccezione di irricevibilità - Rigetto - Necessaria sottoscrizione dell'atto da parte di chi rappresenta l'organo.
Testo
Nell'ipotesi in cui il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia promosso dall'autorita' giudiziaria, l'atto introduttivo del giudizio in forma di ordinanza, anziche' in quella del ricorso come prescritto dalle norme, e' idoneo a promuovere il giudizio per conflitto tutte le volte in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge. Corrispondenza che non viene contestata nel caso di specie, salvo per quanto riguarda la mancata sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i membri del Collegio giudicante, la quale, peraltro, non contraddice la regola generale per la quale l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo presidente. - V. anche sentenza n. 10/2000.
Nell'ipotesi in cui il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia promosso dall'autorita' giudiziaria, l'atto introduttivo del giudizio in forma di ordinanza, anziche' in quella del ricorso come prescritto dalle norme, e' idoneo a promuovere il giudizio per conflitto tutte le volte in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge. Corrispondenza che non viene contestata nel caso di specie, salvo per quanto riguarda la mancata sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i membri del Collegio giudicante, la quale, peraltro, non contraddice la regola generale per la quale l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo presidente. - V. anche sentenza n. 10/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte