Sentenza 321/2000 (ECLI:IT:COST:2000:321)
Massima numero 25591
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Atto introduttivo del giudizio - Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Ragioni costituzionali del conflitto - Omessa indicazione delle disposizioni costituzionali identificative delle attribuzioni difese in giudizio - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Atto introduttivo del giudizio - Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Ragioni costituzionali del conflitto - Omessa indicazione delle disposizioni costituzionali identificative delle attribuzioni difese in giudizio - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Nel conflitto tra poteri dello Stato, promosso dall'autorita' giudiziaria nei confronti di un ramo del Parlamento - nella specie, dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti della Camera dei deputati -, l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Nel conflitto tra poteri dello Stato, promosso dall'autorita' giudiziaria nei confronti di un ramo del Parlamento - nella specie, dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti della Camera dei deputati -, l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione, secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, puo' ritenersi adempiuto con l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto, essendo tale disposizione posta al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa. Di conseguenza, non puo' essere accolta l'eccezione d'inammissibilita' basata sull'assunto della mancata esposizione delle ragioni del conflitto derivante dall'omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26