Sentenza 321/2000 (ECLI:IT:COST:2000:321)
Massima numero 25592
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:  95  25588  25591


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di un'intervista televisiva - Giudizio penale per diffamazine aggravata a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello stato promosso dal tribunale di reggio calabria nei confronti della camera dei deputati - Riconducibilita' dell'attività incriminata a quella assistita da garanzia costituzionale - Spettanza alla camera dei deputati del potere di affermare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato.

Testo
Perche' possa applicarsi la prerogativa parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione anche alle dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di informazione, dunque rilasciate al di fuori di attivita' parlamentari tipiche e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole cosi' da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attivita' parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, ne' basta la riconducibilita' di queste ultime dichiarazioni a un medesimo "contesto politico". Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come "espressione di attivita' parlamentare", il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime. E dal momento che, nel caso che ha dato luogo al conflitto all'esame, sussiste sostanziale corrispondenza tra le considerazioni svolte, in occasione di una trasmissione televisiva, dal deputato Matacena e sue precedenti affermazioni fatte in sede di esercizio di specifiche funzioni parlamentari (interrogazione dell'11 ottobre 1994), spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Matacena, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 7 luglio 1998 in relazione al procedimento penale per reati di diffamazione aggravata a carico dello stesso deputato. - Per l'ammissibilita' del conflitto, v. ordinanza n. 414/1999. - In ordine a dichiarazioni identificabili come espressione di attivita' parlamentare, cfr. anche sentenze nn. 10, 11, 56 e 58/2000; n. 329/1999 nonche' n. 375/1997.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte