Sentenza 322/2000 (ECLI:IT:COST:2000:322)
Massima numero 25593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regioni in genere - Funzioni amministrative - Conferimento di funzioni dello stato alle regioni in materia di trasporti - Aree di interesse nazionale escluse dal conferimento di funzioni - Norma di rinvio all'individuazione di dette aree effettuata con atto governativo (d.p.c.m. 21 dicembre 1995), già oggetto di parziale annullamento in sede di conflitto tra stato e regione liguria - Questione di legittimità promossa dalla stessa regione - Ritenuto conferimento di efficacia legislativa all'atto governativo richiamato ovvero sua convalida, nonostante l'annullamento, con elusione del giudicato costituzionale - Interpretazione della disposizione impugnata - Significato e portata del rinvio in essa disposto - Carenza di interesse a ricorrere - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' proposta con ricorso diretto della Regione Liguria nei confronti dell'art. 5, comma 2, lettera l), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in quanto difetta l'interesse a ricorrere della stessa Regione, la quale, allo stato, non puo' subire alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, ove la si interpreti, correttamente, nel senso, diverso, non coincidente con quello fatto proprio dalla ricorrente. Difatti tale disposizione, al fine di limitare la portata del previsto conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni in materia di trasporti, esclude le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, atto, quest'ultimo, gia' oggetto di giudizio per conflitto di attribuzione e parzialmente annullato, <> (sentenza n. 242/1997). Orbene il richiamo all'atto governativo in questione, da parte della disposizione legislativa ora impugnata - contrariamente all'assunto della ricorrente - non puo' intendersi nel senso di ripristinare l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata ne' nel senso di conferire efficacia legislativa, ai fini della esclusione del conferimento di funzioni, alla individuazione delle aree comprese nel territorio della Regione Liguria contenuta nella parte annullata del citato decreto del Presidente del Consiglio; il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire 'per relationem' la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 38  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 59  

legge  28/01/1994  n. 84  art. 5  

legge  15/03/1997  n. 59  art. 1  

legge  15/03/1997  n. 59  art. 3  

legge  15/03/1997  n. 59  art. 4