Sentenza 323/2000 (ECLI:IT:COST:2000:323)
Massima numero 25594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/07/2000;  Decisione del  11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Misure cautelari personali - Applicazione delle misure in caso di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni - Applicazione della custodia cautelare all'imputato minorenne - Mancata previsione della condizione limitativa, concernente la pena - Prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati maggiorenni - Non condivisibilita' del presupposto interpretativo, su cui si basa la censura prospettata - Non fondatezza della questione.

Testo
L'art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo del codice di procedura penale - nel testo innovato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 - ai sensi del quale puo' disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, solo se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e' norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta 'ex novo', a distanza di tempo, dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile ed e' percio' da ritenersi applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, anche agli indagati minori, in conformita' al criterio del 'favor minoris', che domina anche la materia penale nonche' alle direttive internazionali sul diritto penale minorile, ispirate al principio che ammette solo come 'ultima ratio' il ricorso alla custodia in carcere per tali imputati. Non e' pertanto fondata, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. - cfr. le sentenze n. 46/1978, 125/1992 e 109/1997. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte