Sentenza 93/2022 (ECLI:IT:COST:2022:93)
Massima numero 44886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  24/03/2022;  Decisione del  24/03/2022
Deposito del 12/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44885  44887


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Sottoposizione ad essa delle società cooperativa - Accertamento dello stato di insolvenza - Condizioni - Presenza degli stessi requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento di un analogo imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 102003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost. - dell'art. 202, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) -, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. La società cooperativa, quand'anche esercente un'attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici, pena una visione "atomistica" della realtà giuridica della società cooperativa, all'interno della quale è spezzato il nesso tra benefici e controlli. L'impegno della Repubblica in favore della cooperazione deve inoltre essere inteso in senso complessivo e non particellare, potendo ricondursi la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell'ordine pubblico economico connessa all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa agli «opportuni controlli» raccomandati dall'art. 45 Cost. (Precedente: S. 149/2021 - mass. 44031).



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 202  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte