Ordinanza 329/2000 (ECLI:IT:COST:2000:329)
Massima numero 25600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
11/07/2000; Decisione del
11/07/2000
Deposito del 21/07/2000; Pubblicazione in G. U. 26/07/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparita' di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrtivo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure - Manifesta infondatezza della questione.
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparita' di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrtivo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <>; nonche' degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiche' in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica e' stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso piu' largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformita' tra i vari tipi di processo. A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 30/12/1991
n. 413
art. 30