Sentenza 333/2000 (ECLI:IT:COST:2000:333)
Massima numero 25604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Attribuzione delle azioni della costituenda società al ministero del tesoro - Omessa previsione di forme di partecipazione della regione puglia alla amministrazione e gestione della società - Ricorso della stessa regione in via principale - Lamentata lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità.
Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Attribuzione delle azioni della costituenda società al ministero del tesoro - Omessa previsione di forme di partecipazione della regione puglia alla amministrazione e gestione della società - Ricorso della stessa regione in via principale - Lamentata lesione delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile - per tardivita' - il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, recante norme relative alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, impugnato per lesione alle competenze costituzionali regionali in materia di acquedotti. Infatti, poiche' per la rituale proposizione del giudizio di costituzionalita' in via principale, il ricorso che una determinata Regione proponga avverso una legge dello Stato deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri, e non presso la sede dell'Avvocatura erariale - in ragione anche della speciale posizione del Presidente del Consiglio di <> in siffatti giudizi -, non puo' ritenersi validamente instaurato il presente giudizio a cagione della notificazione del ricorso avvenuta, nei termini, presso l'Avvocatura dello Stato, e, invece, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oltre il termine prescritto per l'impugnazione. - v. anche, in termini, sentenze nn. 135/1997, 295/1993, 355/1992. - Per la posizione del Presidente del Consiglio, sentenze nn. 194/1997, 172/1994.
E' inammissibile - per tardivita' - il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, recante norme relative alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, impugnato per lesione alle competenze costituzionali regionali in materia di acquedotti. Infatti, poiche' per la rituale proposizione del giudizio di costituzionalita' in via principale, il ricorso che una determinata Regione proponga avverso una legge dello Stato deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri, e non presso la sede dell'Avvocatura erariale - in ragione anche della speciale posizione del Presidente del Consiglio di <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte