Sentenza 334/2000 (ECLI:IT:COST:2000:334)
Massima numero 25605
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Approvazione dello statuto e nomina di un amministratore unico, da parte del ministro del tesoro - Lamentata estromissione della regione puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società - Ricorso della stessa regione per conflitto di attribuzione - Riferibilita' della doglianza alle norme di legge che costituiscono il fondamento dei "comportamenti" e delle determinazioni impugnati - Inammissibilità del conflitto.
Acque pubbliche e acquedotti - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in società per azioni - Approvazione dello statuto e nomina di un amministratore unico, da parte del ministro del tesoro - Lamentata estromissione della regione puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società - Ricorso della stessa regione per conflitto di attribuzione - Riferibilita' della doglianza alle norme di legge che costituiscono il fondamento dei "comportamenti" e delle determinazioni impugnati - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, nei confronti dello Stato, in relazione al <> assunto dagli organi di governo - in particolare, con l'approvazione dello statuto e la nomina di un amministratore unico della societa' per azioni costituita a seguito della privatizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese -; comportamento al quale si imputa la estromissione della ricorrente Regione dalla amministrazione e gestione della societa', in violazione delle attribuzioni ad essa spettanti. Invero il ricorso non prospetta censure riferibili ai <> e alle determinazioni impugnati; le censure riguardano, in realta', le norme di legge (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141) che hanno disciplinato la trasformazione del preesistente ente pugliese in societa' per azioni e poste a fondamento degli atti e comportamenti impugnati, i quali costituiscono, appunto, applicazione di dette norme; relativamente alle quali, tuttavia - per giurisprudenza consolidata - non possono essere fatte valere violazioni della Costituzione, in sede di conflitto di attribuzione, attraverso l'impugnazione di atti applicativi. - v. anche sentenze n. 277/1998, n. 467/1997, 215/1996; 472/1995.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, nei confronti dello Stato, in relazione al <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte