Sentenza 335/2000 (ECLI:IT:COST:2000:335)
Massima numero 25606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25607


Titolo
Previdenza e assistenza - Indennita' di mobilita' - Divieto di corresponsione dell'indennità successivamente al compimento dell'eta' pensionabile - Esclusione, per le lavoratrici, del diritto all'indennità al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', anziché al compimento del sessantesimo anno di eta', come stabilito per i lavoratori - Lamentata discriminazione in base al sesso, con pregiudizio della garanzia previdenziale - Specialità della provvidenza per mobilita' - Ragionevolezza della disciplina adottata - Non fondatezza della questione.

Testo
Il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno, in quanto ne rappresenta un emolumento sostitutivo nel tempo, le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio dell'indennita' di mobilita', che cessa, invece, dopo un limitato periodo di tempo e che e' finalizzata a soddisfare le esigenze minime del lavoratore, riconosciute e protette dall'art. 38 della Costituzione. Appare percio' ragionevole e non confliggente con gli invocati artt. 3 e 37 della Costituzione, la previsione di incompatibilita' di tale indennita' con il trattamento pensionistico di vecchiaia, successivamente al compimento dell'eta' pensionabile che e' non irragionevolmente fissato per le donne a cinquantacinque anni anziche' a sessanta, come per gli uomini. Non e' pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui, disponendo che l'indennita' di mobilita' non venga corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile, ne comporta, conseguenzialmente, la non attribuibilita' alle lavoratrici ultracinquantacinquenni. - v. la sentenza n. 498/1988. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte