Sentenza 336/2000 (ECLI:IT:COST:2000:336)
Massima numero 25608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccepito difetto - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccepito difetto - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'.
Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la <> non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. Ai fini della rilevanza e', infatti, sufficiente che il giudice rimettente abbia individuato la norma che disciplina la domanda risarcitoria, non essendo necessario che egli anticipi il proprio giudizio circa la concreta esistenza, nella specie, di un danno risarcibile. Va disattesa, pertanto, l'eccezione di inammissibilita' della questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni quando la <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte