Sentenza 336/2000 (ECLI:IT:COST:2000:336)
Massima numero 25609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Norma oggetto della questione - Asserita erronea individuazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione - Rigetto.
Norma oggetto della questione - Asserita erronea individuazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità della questione - Rigetto.
Testo
Correttamente il giudice 'a quo' ha individuato nel secondo comma, anziche' nel primo comma, dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, la norma su cui si appuntano le censure di costituzionalita', e che prevede, sia pure mediante richiamo al successivo art. 18, il diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di recesso del committente dal rapporto di opera intellettuale; infatti il dubbio di costituzionalita' si incentra sul rilievo che solamente agli ingegneri e architetti, a differenza di altri professionisti, sarebbe consentito di ottenere il risarcimento del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente.
Correttamente il giudice 'a quo' ha individuato nel secondo comma, anziche' nel primo comma, dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, la norma su cui si appuntano le censure di costituzionalita', e che prevede, sia pure mediante richiamo al successivo art. 18, il diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di recesso del committente dal rapporto di opera intellettuale; infatti il dubbio di costituzionalita' si incentra sul rilievo che solamente agli ingegneri e architetti, a differenza di altri professionisti, sarebbe consentito di ottenere il risarcimento del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte