Sentenza 336/2000 (ECLI:IT:COST:2000:336)
Massima numero 25610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Professioni - Ingegnere e architetto - Revoca, da parte del committente, dell'incarico professionale, per cause non imputabili al professionista - Diritto del professionista all'integrale risarcimento del danno subito, oltre all'aumento automatico del compenso, nella misura del 25 per cento - Prospettata posizione ingiustificatamente privilegiata di tali professionisti, rispetto ad altre categorie professionali - Non fondatezza della questione.
Professioni - Ingegnere e architetto - Revoca, da parte del committente, dell'incarico professionale, per cause non imputabili al professionista - Diritto del professionista all'integrale risarcimento del danno subito, oltre all'aumento automatico del compenso, nella misura del 25 per cento - Prospettata posizione ingiustificatamente privilegiata di tali professionisti, rispetto ad altre categorie professionali - Non fondatezza della questione.
Testo
Secondo un'appropriata lettura dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949, la disciplina da esso dettata in ordine alla maggiorazione del compenso ed alla pretesa risarcitoria per eventuali maggiori danni del professionista, ingegnere o architetto, in caso di recesso del committente dal contratto di prestazione di opera intellettuale, non deroga alle regole generali civilistiche, ne' viola, conseguentemente, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Infatti, da tale disciplina puo' ricavarsi che la maggiorazione del 25 per cento della tariffa in caso di revoca dell'incarico non e' ingiustificata; che il risarcimento del danno non puo' essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente; e che non e' consentito il cumulo di indennita' (prevista dal primo comma dell'art. 10) e risarcimento, ove questo sia maggiore. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo un'appropriata lettura dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949, la disciplina da esso dettata in ordine alla maggiorazione del compenso ed alla pretesa risarcitoria per eventuali maggiori danni del professionista, ingegnere o architetto, in caso di recesso del committente dal contratto di prestazione di opera intellettuale, non deroga alle regole generali civilistiche, ne' viola, conseguentemente, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Infatti, da tale disciplina puo' ricavarsi che la maggiorazione del 25 per cento della tariffa in caso di revoca dell'incarico non e' ingiustificata; che il risarcimento del danno non puo' essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente; e che non e' consentito il cumulo di indennita' (prevista dal primo comma dell'art. 10) e risarcimento, ove questo sia maggiore. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte