Ordinanza 338/2000 (ECLI:IT:COST:2000:338)
Massima numero 25568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Guardia particolare giurata - Condanna penale - Revoca automatica dell'autorizzazione, richiesta per l'attività e il porto d'armi - Mancata possibilita' di graduare la pena in relazione all'entita' del reato - Conseguente, denunciata, disparita' di trattamento, rispetto a casi analoghi - Questione già esaminata, con esito negativo - Manifesta infondatezza.
Guardia particolare giurata - Condanna penale - Revoca automatica dell'autorizzazione, richiesta per l'attività e il porto d'armi - Mancata possibilita' di graduare la pena in relazione all'entita' del reato - Conseguente, denunciata, disparita' di trattamento, rispetto a casi analoghi - Questione già esaminata, con esito negativo - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte comportante la revoca automatica dell'autorizzazione di polizia, per l'esercizio di attivita' e per il porto d'armi, in caso di condanna per delitto: trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sentenze n. 326 e 405 del 1995 (la seconda relativa all'attivita' di guardia giurata, come nella specie), senza che la tenuita' della pena inflitta e la mancata impugnazione da parte del condannato, valorizzate dal giudice rimettente, possano, in quanto attinenti ad aspetti di mero fatto, indurre ad una diversa valutazione della questione, e senza che, a tal fine, neppure rilevi il richiamo dell'ulteriore parametro dell'art. 97 Costituzione, palesemente estraneo alla materia 'de qua'.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte comportante la revoca automatica dell'autorizzazione di polizia, per l'esercizio di attivita' e per il porto d'armi, in caso di condanna per delitto: trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sentenze n. 326 e 405 del 1995 (la seconda relativa all'attivita' di guardia giurata, come nella specie), senza che la tenuita' della pena inflitta e la mancata impugnazione da parte del condannato, valorizzate dal giudice rimettente, possano, in quanto attinenti ad aspetti di mero fatto, indurre ad una diversa valutazione della questione, e senza che, a tal fine, neppure rilevi il richiamo dell'ulteriore parametro dell'art. 97 Costituzione, palesemente estraneo alla materia 'de qua'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte