Ordinanza 339/2000 (ECLI:IT:COST:2000:339)
Massima numero 25569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per reato contravvenzionale - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione al beneficio soltanto per gli imputati di delitti e non anche per gli imputati di contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Inapplicabilità della disposizione denunciata, a seguito di definitiva pronuncia del giudice 'a quo' sull'istanza di ammissione al beneficio - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Procedimento per reato contravvenzionale - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione al beneficio soltanto per gli imputati di delitti e non anche per gli imputati di contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Inapplicabilità della disposizione denunciata, a seguito di definitiva pronuncia del giudice 'a quo' sull'istanza di ammissione al beneficio - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990 n. 217 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Costituzione, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni - in quanto sollevata dall'autorita' rimettente dopo la gia' avvenuta consumazione della 'potestas decidendi', con adozione di provvedimento di diniego del chiesto beneficio.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990 n. 217 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Costituzione, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni - in quanto sollevata dall'autorita' rimettente dopo la gia' avvenuta consumazione della 'potestas decidendi', con adozione di provvedimento di diniego del chiesto beneficio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte