Ordinanza 339/2000 (ECLI:IT:COST:2000:339)
Massima numero 25569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento per reato contravvenzionale - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione al beneficio soltanto per gli imputati di delitti e non anche per gli imputati di contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione, con lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Inapplicabilità della disposizione denunciata, a seguito di definitiva pronuncia del giudice 'a quo' sull'istanza di ammissione al beneficio - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990 n. 217 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Costituzione, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni - in quanto sollevata dall'autorita' rimettente dopo la gia' avvenuta consumazione della 'potestas decidendi', con adozione di provvedimento di diniego del chiesto beneficio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte