Ordinanza 340/2000 (ECLI:IT:COST:2000:340)
Massima numero 25570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Liberi professionisti - Trattamenti pensionistici - Adeguamento - Obbligo per le casse di previdenza di fissare importi non inferiori a quello minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempreché lo consentano le disponibilita' complessive delle relative gestioni - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento - Coerenza della disposizione denunciata con il sistema previdenziale di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Liberi professionisti - Trattamenti pensionistici - Adeguamento - Obbligo per le casse di previdenza di fissare importi non inferiori a quello minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempreché lo consentano le disponibilita' complessive delle relative gestioni - Denuncia di irragionevole disparità di trattamento - Coerenza della disposizione denunciata con il sistema previdenziale di riferimento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, <>. Nel sistema peculiare della previdenza di categoria (in cui si inserisce la legge 544/1988) - il quale presenta un'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere, salvo casi eccezionali, il concorso dello Stato e, dunque, della collettivita' generale, fondandosi sulla regola dell'autofinanziamento - la garanzia dei trattamenti minimi e' da ritenere, quindi, condizionata, nell''an' e nel 'quantum', al rispetto di quegli equilibri finanziari, che la disposizione denunciata ragionevolmente tende ad assicurare. E cio' appunto esclude in radice la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione. Precedenti: - sentenze nn. 243/1992, 78/1995 e 88/1995, 119/1997 sul sistema della previdenza di categoria.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 3
Altri parametri e norme interposte