Ordinanza 341/2000 (ECLI:IT:COST:2000:341)
Massima numero 25571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Imposizione straordinaria - Contributo straordinario per l'europa - Criterio di imposizione - Incidenza su fasce particolari di reddito, con esclusione della gran parte dei contribuenti, nonché lamentata retroattivita' della norma impositiva - Conseguente violazione del criterio della progressivita', eguaglianza e universalita' dell'imposizione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposizione straordinaria - Contributo straordinario per l'europa - Criterio di imposizione - Incidenza su fasce particolari di reddito, con esclusione della gran parte dei contribuenti, nonché lamentata retroattivita' della norma impositiva - Conseguente violazione del criterio della progressivita', eguaglianza e universalita' dell'imposizione e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 13 dicembre 1996 n. 662, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sul rilievo che l'introduzione, da detta norma retroattivamente disposta, di un contributo straordinario per l'Europa per l 1996, destinato a colpire solo determinate fasce di reddito, con esonero di altre al di sotto di una certa soglia, violerebbe il criterio della progressivita' della imposizione fiscale, della eguaglianza e della universalita' della imposizione, nonche' della necessaria aderenza alla capacita' contributiva, senza alcuna razionale giustificazione. Non risulta, infatti, in primo luogo, per alcun profilo vulnerato l'art. 53 Costituzione, posto che tale precetto, rettamente interpretato, non impone (diversamente da quanto presupposto dal giudice rimettente) una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione e che, nella specie, il riferito contributo per l'Europa presenta, appunto, elementi di marcata differenziazione, rispetto all'IRPEF - quale imposizione 'una tantum', accompagnata da un impegno politico di parziale futuro rimborso (poi in concreto realizzato al 60% con legge 1998 n. 448) e finalizzata esclusivamente all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Mastricht - per cui non risulta irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore di introdurre, per detto peculiare contributo, disposizioni differenziate, rispetto alle altre imposte sul reddito, in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000. Ne' incide sulla capacita' contributiva la retroattivita' della norma, trattandosi di imposizione che, comunque, assume a riferimento il reddito relativo ad un anno (1996) ancora in corso con o non irragionevole presunzione di persistenza di detta capacita' in relazione alla particolare conformazione delle fasce di contributi colpite. La disposizione censurata contiene inoltre tutti gli elementi perche' una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge - cioe' i soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell'amministrazione - per cui neppure l'art. 23 Costituzione puo' dirsi infine violato. Precedenti: - sentenze nn. 416/1999 e 229/1999, in tema di retroattivita' di norme non penali; - sentenza n. 507/1988, con riguardo alle prestazioni patrimoniali imposte.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della legge 13 dicembre 1996 n. 662, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sul rilievo che l'introduzione, da detta norma retroattivamente disposta, di un contributo straordinario per l'Europa per l 1996, destinato a colpire solo determinate fasce di reddito, con esonero di altre al di sotto di una certa soglia, violerebbe il criterio della progressivita' della imposizione fiscale, della eguaglianza e della universalita' della imposizione, nonche' della necessaria aderenza alla capacita' contributiva, senza alcuna razionale giustificazione. Non risulta, infatti, in primo luogo, per alcun profilo vulnerato l'art. 53 Costituzione, posto che tale precetto, rettamente interpretato, non impone (diversamente da quanto presupposto dal giudice rimettente) una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione e che, nella specie, il riferito contributo per l'Europa presenta, appunto, elementi di marcata differenziazione, rispetto all'IRPEF - quale imposizione 'una tantum', accompagnata da un impegno politico di parziale futuro rimborso (poi in concreto realizzato al 60% con legge 1998 n. 448) e finalizzata esclusivamente all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Mastricht - per cui non risulta irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore di introdurre, per detto peculiare contributo, disposizioni differenziate, rispetto alle altre imposte sul reddito, in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000. Ne' incide sulla capacita' contributiva la retroattivita' della norma, trattandosi di imposizione che, comunque, assume a riferimento il reddito relativo ad un anno (1996) ancora in corso con o non irragionevole presunzione di persistenza di detta capacita' in relazione alla particolare conformazione delle fasce di contributi colpite. La disposizione censurata contiene inoltre tutti gli elementi perche' una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge - cioe' i soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell'amministrazione - per cui neppure l'art. 23 Costituzione puo' dirsi infine violato. Precedenti: - sentenze nn. 416/1999 e 229/1999, in tema di retroattivita' di norme non penali; - sentenza n. 507/1988, con riguardo alle prestazioni patrimoniali imposte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte