Ordinanza 342/2000 (ECLI:IT:COST:2000:342)
Massima numero 25611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Indennità pensionabile attribuita al personale che espleta funzioni di polizia o a corpi comunque qualificati come forze di polizia - Mancata attribuzione anche al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco - Lamentato, deteriore, trattamento dei vigili del fuoco, rispetto a categorie ad essi equiparabili per identità e omogeneita' di funzioni, in violazione del criterio della ragionevolezza e della perequazione retributiva nonche' del principio di imparzialita' dell'amministrazione - Diversità strutturale e funzionale tra le categorie di dipendenti messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, censurati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennita' prevista a favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Risulta infatti improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, l'attribuzione di una singola componente retributiva stabilita dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia, attesa la radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina e la difformita' esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto. Risulta conseguentemente priva di ogni consistenza anche la denunciata violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione ne', del resto, e' in alcun modo argomentata l'idoneita' in se', delle norme in vigore, ad assicurare ai dipendenti in questione un trattamento economico correlato alla qualita' e quantita' del lavoro da essi svolto. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte