Ordinanza 343/2000 (ECLI:IT:COST:2000:343)
Massima numero 25572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Magistratura - Trasferimento d'ufficio di magistrati in sedi disagiate - Incentivi economici in loro favore - Concessione ai soli magistrati provenienti da altre regioni e da una distanza superiore a centocinquanta chilometri - Irragionevole, lamentata, discriminazione nei confronti dei magistrati trasferiti a domanda, o provenienti da sedi a distanza inferiore, nonché disparita' di trattamento del personale della magistratura rispetto ai dipendenti del ministero degli affari esteri destinati alle c.d. residenze disagiate, con violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133, denunciati - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione - <>. Con riguardo al precetto dell'eguaglianza, non e', infatti, irragionevole che i predetti incentivi economici siano riservati ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che, nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, e' proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi <>; mentre il criterio geografico, di preferenza per i magistrati provenienti da regioni diverse da quelle ove si trovino le sedi disagiate e da una distanza superiore ai 150 chilometri, ragionevolmente, a sua volta, risponde alla finalita` di accrescere, in dette sedi, il numero di magistrati complessivamente in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per determinare scoperture in uffici parimenti sensibili. Resta poi esclusa l'asserita violazione dell'art. 36 Costituzione, non potendo negarsi al legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria adeguatezza della retribuzione (che qui non viene in gioco), di prevedere, allorche' sussistano specifiche esigenze, un diverso e piu' vantaggioso trattamento economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa categoria di soggetti. Ne' alcun 'vulnus' e' arrecato all'art. 97 Costituzione, poiche' le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano anzi proprio alla sua realizzazione, proponendosi di ovviare alla constata difficolta' di ricoprire le sedi di cui trattasi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte