Ordinanza 344/2000 (ECLI:IT:COST:2000:344)
Massima numero 25573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 24/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Segreto di stato - Opponibilità del segreto in relazione ad atti privi del connotato della segretezza, in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria, ovvero mancata previsione di inefficacia del segreto nel caso di atti che abbiano perduto il carattere della segretezza - Denuncia di irragionevole disciplina, con lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale - Inutilizzabilita' degli atti nel processo 'a quo', sulla base delle precedenti sentenze (nn. 110 e 410 del 1998) - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'
Processo penale - Segreto di stato - Opponibilità del segreto in relazione ad atti privi del connotato della segretezza, in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria, ovvero mancata previsione di inefficacia del segreto nel caso di atti che abbiano perduto il carattere della segretezza - Denuncia di irragionevole disciplina, con lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale - Inutilizzabilita' degli atti nel processo 'a quo', sulla base delle precedenti sentenze (nn. 110 e 410 del 1998) - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'
Testo
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, denunciato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione - <>. L'inutilizzabilita' di atti secretati nel giudizio 'a quo' inequivocabilmente, infatti, non derivava dal citato art. 256 - che, quindi, non veniva in applicazione - bensi' dalle precedenti sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, che avevano appunto escluso tale utilizzabilita' a fini probatori, decidendo in senso favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri, i conflitti di attribuzione, al riguardo, da questi sollevati nei confronti del P.M. precedente.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, denunciato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione - <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 137
Altri parametri e norme interposte