Sentenza 347/2000 (ECLI:IT:COST:2000:347)
Massima numero 25612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25613


Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo stato di entrate tributarie nuove - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a decreto ministeriale - Ricorso della regione siciliana in via principale - Ritenuta mancanza del carattere della <> delle entrate riservate - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma del d.l. n. 79 del 1997 che riserva all'erario statale le entrate tributarie derivanti dal medesimo decreto, in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria, non contrasta con le norme statutarie (art. 36 dello statuto della Regione Siciliana) e con le norme di attuazione statutaria (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), che stabiliscono presupposti e modalita' della riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale siciliano, consentendo, in particolare, la riserva allo Stato soltanto di <>. Da siffatta clausola legislativa, infatti, non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come <>, entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, sollevata, con ricorso della Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. - V. anche, identica questione decisa con sentenza n. 98/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2