Sentenza 347/2000 (ECLI:IT:COST:2000:347)
Massima numero 25613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
25612
Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo stato di entrate tributarie riscosse nel territorio della regione siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a un successivo decreto ministeriale - Ricorso della regione siciliana, in via principale - Mancata previsione della partecipazione della stessa regione al relativo procedimento - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio statale - Riserva allo stato di entrate tributarie riscosse nel territorio della regione siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa a un successivo decreto ministeriale - Ricorso della regione siciliana, in via principale - Mancata previsione della partecipazione della stessa regione al relativo procedimento - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalita' di attuazione della riserva allo Stato delle entrate derivanti dallo stesso decreto n. 79 sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana. Tale partecipazione, infatti, si impone in forza del doveroso rispetto del principio di leale cooperazione, dal momento che il procedimento in questione implica la fissazione dei criteri tecnici, strumentali alla determinazione e ripartizione del gettito delle entrate tributarie previste e incide, dunque, direttamente sull'autonomia finanziaria regionale; ne' puo' essere ritenuta idonea forma di partecipazione al procedimento, l'intervento del Presidente della stessa Regione Siciliana alla seduta del Consiglio dei ministri, in quanto in quella sede si era bensi' deliberata l'adozione del decreto legge in questione, ma non si era, tuttavia, discusso sui criteri tecnici di ripartizione del gettito. - V. anche sentenza n. 98/2000, sulla necessita' di un procedimento non unilaterale, in vista della deroga al principio di attribuzione del gettito dei tributi erariali, riscossi nel proprio territorio, alla Regione Siciliana. - Sulla necessita' di un coordinamento dello Stato con la regione interessata, nell'ipotesi di interferenza tra i rispettivi ambiti finanziari, sentenza n. 398/1998. - Sull'intervento del Presidente della Regione siciliana in Consiglio dei ministri, sentenza n. 92/1999.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalita' di attuazione della riserva allo Stato delle entrate derivanti dallo stesso decreto n. 79 sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana. Tale partecipazione, infatti, si impone in forza del doveroso rispetto del principio di leale cooperazione, dal momento che il procedimento in questione implica la fissazione dei criteri tecnici, strumentali alla determinazione e ripartizione del gettito delle entrate tributarie previste e incide, dunque, direttamente sull'autonomia finanziaria regionale; ne' puo' essere ritenuta idonea forma di partecipazione al procedimento, l'intervento del Presidente della stessa Regione Siciliana alla seduta del Consiglio dei ministri, in quanto in quella sede si era bensi' deliberata l'adozione del decreto legge in questione, ma non si era, tuttavia, discusso sui criteri tecnici di ripartizione del gettito. - V. anche sentenza n. 98/2000, sulla necessita' di un procedimento non unilaterale, in vista della deroga al principio di attribuzione del gettito dei tributi erariali, riscossi nel proprio territorio, alla Regione Siciliana. - Sulla necessita' di un coordinamento dello Stato con la regione interessata, nell'ipotesi di interferenza tra i rispettivi ambiti finanziari, sentenza n. 398/1998. - Sull'intervento del Presidente della Regione siciliana in Consiglio dei ministri, sentenza n. 92/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2