Sentenza 348/2000 (ECLI:IT:COST:2000:348)
Massima numero 25614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva all'erario di nuove entrate - Ricorso in via principale della regione siciliana - Ritenuta mancanza del carattere della <> delle entrate, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva all'erario di nuove entrate - Ricorso in via principale della regione siciliana - Ritenuta mancanza del carattere della <
Testo
La clausola con la quale la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riservato allo Stato le entrate tributarie derivanti dalla stessa legge, non comporta che si considerino come nuove entrate tributarie, riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere perche' non <> (ovvero perche' non conseguirebbero alla istituzione di nuovi tributi o all'incremento delle aliquote di tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di tributi sostitutivi di altri preesistenti pure spettanti alla regione): onde e' in sede di applicazione concreta di siffatta clausola che la Regione Siciliana, ove riscontri che lo Stato pretende di avocare a se' entrate prive di detto carattere, potra' difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi compreso il conflitto di attribuzioni. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997 sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. - Negli stessi termini, su questione analoga, sentenza n. 98/2000. - Sul concetto di <> riservate allo Stato, che non possono comportare una diminuzione del gettito a favore della Regione, v. sentenze n. 198/1999 e 49/1972.
La clausola con la quale la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riservato allo Stato le entrate tributarie derivanti dalla stessa legge, non comporta che si considerino come nuove entrate tributarie, riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere perche' non <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2