Sentenza 348/2000 (ECLI:IT:COST:2000:348)
Massima numero 25615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25614  25616  25617  25618


Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riserva allo stato di nuove entrate riscosse nel territorio della regione siciliana - Modalità di attuazione - Determinazione rimessa ad un successivo decreto ministeriale - Omessa previsione della partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Ricorso della stessa regione in via principale - Violazione del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 1, della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui, nello stabilire che le modalita' di attuazione ai fini della riserva allo Stato delle entrate tributarie (derivanti dalla stessa legge) sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Partecipazione, questa, che si impone in forza del principio di leale cooperazione, tenuto conto che la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio rispetto al principio di attribuzione alla Regione siciliana del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, e comportante stime e valutazioni tecnicamente complesse in vista della ripartizione fra Stato e Regione del gettito dei tributi, tale, quindi, da incidere direttamente sulla autonomia finanziaria della stessa Regione. - Negli stessi termini, su questione analoga, sentenza n. 98/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2