Sentenza 348/2000 (ECLI:IT:COST:2000:348)
Massima numero 25617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:  25614  25615  25616  25618


Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Istituzione di un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - Assegnazione del relativo gettito agli assessorati regionali e destinazione a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aereoscali - Ricorso della regione siciliana - Asserita, indebita, istituzione dell'imposta da parte dello stato, in contrasto con la competenza, propria, rivendicata dalla regione - Non fondatezza della questione.

Testo
La nuova imposta prevista dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997, pur definita <> e' un tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra l'altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi erariali. E' solo il suo gettito che e' devoluto alle Regioni, e dunque anche alla Regione Siciliana, per un utilizzo vincolato alle finalita' precisate nello stesso articolo 18. Di conseguenza non puo' la Regione Siciliana fondatamente dolersi della istituzione di detto tributo, rivendicandolo alla propria competenza legislativa; non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2