Sentenza 348/2000 (ECLI:IT:COST:2000:348)
Massima numero 25618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riscossione di tributi - Devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale - Ricorso della regione siciliana in via principale - Asserita, arbitraria, limitazione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Misure per il riequilibrio del bilancio - Riscossione di tributi - Devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale - Ricorso della regione siciliana in via principale - Asserita, arbitraria, limitazione della propria autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.
Testo
Nessuna lesione dell'autonomia della Regione Siciliana deriva dalla disposizione dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, che in nulla innova quanto alla disciplina generale dei rapporti fra Stato e Regione Siciliana in ordine alla riscossione dei tributi, ne' tocca in alcun modo la perdurante applicabilita' della disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - di cui viene lamentato dalla ricorrente Regione l'omesso richiamo nella norma impugnata -, e che disciplina gli adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Nessuna lesione dell'autonomia della Regione Siciliana deriva dalla disposizione dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, che in nulla innova quanto alla disciplina generale dei rapporti fra Stato e Regione Siciliana in ordine alla riscossione dei tributi, ne' tocca in alcun modo la perdurante applicabilita' della disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - di cui viene lamentato dalla ricorrente Regione l'omesso richiamo nella norma impugnata -, e che disciplina gli adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge n. 449 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2