Sentenza 349/2000 (ECLI:IT:COST:2000:349)
Massima numero 25576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza - Proponibilità oltre il termine stabilito (dall'art. 21 cod. proc. pen.) - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, delle garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralita' del giudice - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' legislativa - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza - Proponibilità oltre il termine stabilito (dall'art. 21 cod. proc. pen.) - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, delle garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralita' del giudice - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' legislativa - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale - che attribuisce al giudice competente per materia del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o danneggiata dal reato - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di tardiva conoscenza della qualita' di magistrato, la eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine (conclusione della udienza preliminare) stabilito dall'art. 21 comma 2, cod. proc. pen. La deroga alle regole generali della competenza per territorio, introdotta dalla disposizione impugnata non riguarda la persona del 'giudice' bensi' 'l'ufficio giudiziario' e il suo collegamento con la cognizione del reato, all'inverso della ricusazione - la cui disciplina (che da' rilievo alla tardiva conoscenza) e' non pertinentemente quindi assunta dal rimettente a 'tertium comparationis' - la quale considera, invece, non l'ufficio, cui e' attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma proprio il giudice investito del concreto giudizio. Non irragionevolmente, comunque, la norma denunciata prevede un termine per proporre la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, che esso si esaurisca nell'arco degli atti introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento. Rientra, difatti, nella discrezionalita' del legislatore limitare la possibilita' di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, evitando cosi' che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto cio' senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l'imparzialita' del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto della ricusazione. Precedenti: - sentenza n. 381/1999, su competenza e ricusazione; - sentenze n. 130/1995 e n. 521/1991 sulla discrezionalita' del legislatore in materia di termini di deducibilita' della incompetenza.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale - che attribuisce al giudice competente per materia del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o danneggiata dal reato - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di tardiva conoscenza della qualita' di magistrato, la eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine (conclusione della udienza preliminare) stabilito dall'art. 21 comma 2, cod. proc. pen. La deroga alle regole generali della competenza per territorio, introdotta dalla disposizione impugnata non riguarda la persona del 'giudice' bensi' 'l'ufficio giudiziario' e il suo collegamento con la cognizione del reato, all'inverso della ricusazione - la cui disciplina (che da' rilievo alla tardiva conoscenza) e' non pertinentemente quindi assunta dal rimettente a 'tertium comparationis' - la quale considera, invece, non l'ufficio, cui e' attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma proprio il giudice investito del concreto giudizio. Non irragionevolmente, comunque, la norma denunciata prevede un termine per proporre la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, che esso si esaurisca nell'arco degli atti introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento. Rientra, difatti, nella discrezionalita' del legislatore limitare la possibilita' di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, evitando cosi' che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto cio' senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l'imparzialita' del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto della ricusazione. Precedenti: - sentenza n. 381/1999, su competenza e ricusazione; - sentenze n. 130/1995 e n. 521/1991 sulla discrezionalita' del legislatore in materia di termini di deducibilita' della incompetenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte