Sentenza 350/2000 (ECLI:IT:COST:2000:350)
Massima numero 25619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Titolo
Regione siciliana - Bilancio regionale - Incrementi di spesa (in particolare della spesa sanitaria) e variazioni per l'esercizio 1997 - Denunciato difetto di copertura degli oneri per nuove spese e, in particolare, per gli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio - Sopravvenuta riproduzione della norma impugnata in un nuovo provvedimento legisaltivo, con contestuale sua abrogazione - Inoperatività definitiva della legge impugnata nel suo complesso normativo - Cessazione della materia del contendere.
Regione siciliana - Bilancio regionale - Incrementi di spesa (in particolare della spesa sanitaria) e variazioni per l'esercizio 1997 - Denunciato difetto di copertura degli oneri per nuove spese e, in particolare, per gli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio - Sopravvenuta riproduzione della norma impugnata in un nuovo provvedimento legisaltivo, con contestuale sua abrogazione - Inoperatività definitiva della legge impugnata nel suo complesso normativo - Cessazione della materia del contendere.
Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale riguardante l'intero testo della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, impugnata con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, il legislatore regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo provvedimento legislativo la disposizione concernente l'aumento della quota del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 1 della legge impugnata, venendo cosi' meno, per questa parte, l'oggetto del giudizio. Ne' ha piu' alcuna possibilita' ne' ragione di divenire operativo anche il previsto aumento dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, essendo stata spostata sull'esercizio 1998 l'operazione in questione. In piu', il provvedimento impugnato nel suo complesso non potrebbe piu' acquistare alcuna efficacia ne' per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove o maggiori spese, ne' per quanto riguarda le riduzioni compensative di altre spese.
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale riguardante l'intero testo della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, impugnata con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri futuri derivanti dall'aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, il legislatore regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo provvedimento legislativo la disposizione concernente l'aumento della quota del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 1 della legge impugnata, venendo cosi' meno, per questa parte, l'oggetto del giudizio. Ne' ha piu' alcuna possibilita' ne' ragione di divenire operativo anche il previsto aumento dell'importo del mutuo a pareggio per il 1997, essendo stata spostata sull'esercizio 1998 l'operazione in questione. In piu', il provvedimento impugnato nel suo complesso non potrebbe piu' acquistare alcuna efficacia ne' per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove o maggiori spese, ne' per quanto riguarda le riduzioni compensative di altre spese.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte