Sentenza 352/2000 (ECLI:IT:COST:2000:352)
Massima numero 25578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Fatti commessi in danno del convivente 'more uxorio' - Mancata estensione a tali fatti del regime di non punibilita' previsto per il coniuge legalmente separato - Denuncia di irrazionale disparità di trattamento, anche a fronte della parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di estensione dalla testimonianza (art. 199 cod. proc. pen.) - Non omogeneità delle situazioni confrontate - Limite all'intervento additivo richiesto alla corte - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice penale, nella parte in cui non stabilisce la non punibilita' dei reati previsti dal titolo XIII del libro II dello stesso codice commessi in danno del convivente 'more uxorio'. Non e' infatti irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilita', quale quella in esame, basate sul <> tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unita' della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) - il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza 'more uxorio': venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'<>, basata sulla stabilita' dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Ne' rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facolta' di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 cod. proc. pen., non potendosi far discendere dalla norma cosi' invocata dal giudice 'a quo' come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di 'vis' espansiva fuori del caso considerato. Precedenti: - sentenze nn. 8/1996, 423/1988, 1122/1988 sulla diversita' tra convivenza 'more uxorio' e vincolo coniugale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte