Ordinanza 94/2022 (ECLI:IT:COST:2022:94)
Massima numero 44706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 12/04/2022; Pubblicazione in G. U. 13/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44703  44705


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Applicazione dell'esenzione all'immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei componenti del nucleo familiare, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dagli altri componenti come dimora abituale - Omessa previsione, in base all'interpretazione del diritto vivente - Questione strettamente connessa ad altra logicamente pregiudiziale, relativa alla definizione di abitazione principale, ai fini della relativa agevolazione, come quella in cui sussiste il contestuale duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento nonché violazione dei principi della tutela della famiglia e della capacità contributiva - Autorimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti. (Classif. 255017).

Testo

Sono sollevate dalla Corte costituzionale - che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti -, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Le questioni sollevate dalla CTP di Napoli - relative alla disciplina dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione principale, promosse nella parte in cui non è prevista l'esenzione qualora uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un'immobile ubicato in altro Comune e in rapporto di presupposizione con quelle sollevate in via di autorimessione - sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2. La necessità, ai fini dell'agevolazione suddetta, della contestuale sussistenza del duplice requisito indicato non era infatti presente nella originaria disciplina dell'IMU e nemmeno nella successiva formulazione. In forza della previsione sottoposta ad autorimessione, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, determinando in tal modo un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, in cui a ciascuno dei partner è consentito di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale. (Precedente: O. 18/2021 - mass. 43561).



Atti oggetto del giudizio

 06/12/2011  n.   art. 13  co. 2

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte