Ordinanza 355/2000 (ECLI:IT:COST:2000:355)
Massima numero 25579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di parità delle parti nel processo e del diritto di difesa nonche' lamentata disparita' di trattamento, rispetto ai consulenti nominati nelle controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbigatoria (ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 13 e 14) - Diversità dei sistemi del gratuito patrocinio e del patrocinio a spese dello stato - Unificazione degli istituti comportante l'intervento del legislatore e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Gratuito patrocinio - Procedimento civile - Somme spettanti ai periti a titolo di compenso per l'opera prestata - Anticipazione, a carico del pubblico erario - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di parità delle parti nel processo e del diritto di difesa nonche' lamentata disparita' di trattamento, rispetto ai consulenti nominati nelle controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbigatoria (ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 13 e 14) - Diversità dei sistemi del gratuito patrocinio e del patrocinio a spese dello stato - Unificazione degli istituti comportante l'intervento del legislatore e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, in tema di gratuito patrocinio, <>, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Per un verso, infatti, il 'vulnus' al diritto di difesa ed alla parita' delle parti, che il remittente dubita possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate, non e' rilevante nel giudizio 'a quo', nel quale l'incarico peritale ha gia' avuto svolgimento; e, per altro verso, non e' proponibile il raffronto con la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - per cui l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza, produce l'effetto della anticipazione a carico dell'erario dei compensi spettanti ai consulenti d'ufficio - poiche' (a parte la radicale diversita' di struttura e funzione dei due riferiti tipi di patrocinio) l'auspicata unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione non puo' avvenire mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma alla quale solo il legislatore puo' attendere. Precedenti: - sentenza n. 200/2000 sulla differenza tra gratuito patrocinio 'ex lege' n. 3282 del 1923 e patrocinio a spese dello Stato.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, in tema di gratuito patrocinio, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte