Ordinanza 358/2000 (ECLI:IT:COST:2000:358)
Massima numero 25582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 25/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazione e comunicazioni in materia civile - Notificazione di atti a mezzo posta - Inapplicabilità agli atti che costituiscono presupposto e condizione dell'azione giudiziaria - Lamentata disparità di trattamento dei destinatari di raccomandate spedite ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, rispetto ai destinatari di notificazione a mezzo posta, nonché asserita limitazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita', per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che le formalita' di notifica, da esso disciplinate, si applichino anche agli atti che costituiscono il presupposto di una azione giudiziaria. Precedenti: - ordinanze nn. 317/1999, 440/1999, 450/1999, 'ex plurimis', sulla necessita' di una puntuale e specifica motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte