Sentenza 360/2000 (ECLI:IT:COST:2000:360)
Massima numero 25626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Maternità (tutela della) - Lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza - Interdizione anticipata dal lavoro, disposta anteriormente al periodo di astensione obbligatoria 'ante partum', previo accertamento medico - Omessa previsione dell'applicabilità del beneficio anche alle lavoratrici a domicilio - Discriminazione irragionevole delle lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate, con riguardo alla tutela della maternita' - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Maternità (tutela della) - Lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza - Interdizione anticipata dal lavoro, disposta anteriormente al periodo di astensione obbligatoria 'ante partum', previo accertamento medico - Omessa previsione dell'applicabilità del beneficio anche alle lavoratrici a domicilio - Discriminazione irragionevole delle lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate, con riguardo alla tutela della maternita' - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. L'istituto dell'interdizione anticipata e' equiparato sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria 'ante partum', per identita' delle 'rationes' normative delle due fattispecie nell'aspetto funzionale, sostanziale ed economico e costituisce attuazione dei principi costituzionali che impongono la tutela della maternita', in applicazione dei quali, in presenza di situazioni omogenee, categorie di lavoratrici non possono essere escluse dal beneficio di quel livello di protezione assicurato, alla generalita' delle lavoratrici subordinate, dalla legge n. 1204 del 1971. Infatti, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorche' peculiari, soprattutto in relazione alle concrete modalita' di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilita' dell'interdizione anticipata alle donne occupate in tale settore, le quali risultono cosi' irragionevolmente discriminate rispetto alla generalita' di quelle impegnate nel lavoro subordinato e non adeguatamente garantite in relazione alla tutela della maternita', in violazione dei principi costituzionali che questa esigono. - v. le sentenze nn. 86/1994, 9/1976, 27/1974. A.M.M.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. L'istituto dell'interdizione anticipata e' equiparato sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria 'ante partum', per identita' delle 'rationes' normative delle due fattispecie nell'aspetto funzionale, sostanziale ed economico e costituisce attuazione dei principi costituzionali che impongono la tutela della maternita', in applicazione dei quali, in presenza di situazioni omogenee, categorie di lavoratrici non possono essere escluse dal beneficio di quel livello di protezione assicurato, alla generalita' delle lavoratrici subordinate, dalla legge n. 1204 del 1971. Infatti, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorche' peculiari, soprattutto in relazione alle concrete modalita' di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilita' dell'interdizione anticipata alle donne occupate in tale settore, le quali risultono cosi' irragionevolmente discriminate rispetto alla generalita' di quelle impegnate nel lavoro subordinato e non adeguatamente garantite in relazione alla tutela della maternita', in violazione dei principi costituzionali che questa esigono. - v. le sentenze nn. 86/1994, 9/1976, 27/1974. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte