Sentenza 361/2000 (ECLI:IT:COST:2000:361)
Massima numero 25627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Maternita' (tutela della) - Lavoratrici madri - Indennita' di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome - Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale - Ingiustificata discriminazione di tali lavoratrici, nell'ambito della omogenea categoria delle lavoratrici autonome (in ispecie, rispetto alle coltivatrici dirette), in contrasto, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Maternita' (tutela della) - Lavoratrici madri - Indennita' di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio - Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome - Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale - Ingiustificata discriminazione di tali lavoratrici, nell'ambito della omogenea categoria delle lavoratrici autonome (in ispecie, rispetto alle coltivatrici dirette), in contrasto, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternita' e' gia' attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi piu' delicate della gravidanza e del puerperio.
Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternita' e' gia' attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi piu' delicate della gravidanza e del puerperio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte