Sentenza 362/2000 (ECLI:IT:COST:2000:362)
Massima numero 25629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
25628
Titolo
Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosita' del conduttore, anziche' al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
Imposte sui redditi - Reddito dei fabbricati - Base imponibile - Determinazione con riferimento al canone locativo dell'immobile locato, ancorché non percepito a causa della morosita' del conduttore, anziche' al reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva, con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, per irragionevolezza del sistema impositivo e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La normativa che assume, quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo e cio' anche quando, a causa di morosita' del conduttore, tale canone non sia stato percepito, rappresenta una ipotesi di carattere eccezionale, rispetto alla disciplina comune che fa riferimento al reddito medio ordinario, desunto dalle risultanze dei dati catastali e trova spiegazione nell'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Tale eccezione deve peraltro armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola - che non puo' essere applicata in maniera indiscriminata e irragionevole - in base alla quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e percio' dovra' considerarsi operativa solo fino a quando risultera' in vita un contratto di locazione e quindi sara' dovuto un canone in senso tecnico - mentre, in caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sara' piu' praticabile e tornera' in vigore la regola generale, poiche' quanto dovuto dal conduttore inadempiente ha, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto, natura risarcitoria. E' conseguentemente da escludersi che la normativa sia viziata da irragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento tra situazioni meritevoli di pari tutela e che sia lesiva del principio della capacita' contributiva, in quanto, sotto tale profilo, non e' ravvisabile palese arbitrarieta' e manifesta irragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore, dell'indice rivelatore di ricchezza. Ne' risulta leso il diritto di difesa del contribuente, non essendovi spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento del canone, salvo l'ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - V., sulla capacita' contributiva, le sentenze n. 143/1995, n. 315/1994 e 42/1992 e, in tema di reddito medio catastale, la sentenza n. 377/1995. A.M.M.
La normativa che assume, quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo e cio' anche quando, a causa di morosita' del conduttore, tale canone non sia stato percepito, rappresenta una ipotesi di carattere eccezionale, rispetto alla disciplina comune che fa riferimento al reddito medio ordinario, desunto dalle risultanze dei dati catastali e trova spiegazione nell'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Tale eccezione deve peraltro armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola - che non puo' essere applicata in maniera indiscriminata e irragionevole - in base alla quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e percio' dovra' considerarsi operativa solo fino a quando risultera' in vita un contratto di locazione e quindi sara' dovuto un canone in senso tecnico - mentre, in caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sara' piu' praticabile e tornera' in vigore la regola generale, poiche' quanto dovuto dal conduttore inadempiente ha, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto, natura risarcitoria. E' conseguentemente da escludersi che la normativa sia viziata da irragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento tra situazioni meritevoli di pari tutela e che sia lesiva del principio della capacita' contributiva, in quanto, sotto tale profilo, non e' ravvisabile palese arbitrarieta' e manifesta irragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore, dell'indice rivelatore di ricchezza. Ne' risulta leso il diritto di difesa del contribuente, non essendovi spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento del canone, salvo l'ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - V., sulla capacita' contributiva, le sentenze n. 143/1995, n. 315/1994 e 42/1992 e, in tema di reddito medio catastale, la sentenza n. 377/1995. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte