Ordinanza 364/2000 (ECLI:IT:COST:2000:364)
Massima numero 25633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensioni - Personale della scuola collocato a riposo con decorrenza dal 1 settembre 1996 - Differimento del trattamento al 1 gennaio 1997 - Conseguente, lamentato, vuoto retributivo e pensionistico nel periodo tra il collocamento a riposo e la corresponsione della pensione - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancanza di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.
Previdenza e assistenza - Pensioni - Personale della scuola collocato a riposo con decorrenza dal 1 settembre 1996 - Differimento del trattamento al 1 gennaio 1997 - Conseguente, lamentato, vuoto retributivo e pensionistico nel periodo tra il collocamento a riposo e la corresponsione della pensione - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Mancanza di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata ne' risultano proposti dal giudice rimettente nuovi argomenti rispetto a quelli esaminati dalla Corte, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, censurato nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato nella parte in cui fa salva l'efficacia dello stesso art. 13, comma 5, lettera c). - v. le sentenze n. 347/1997 e 324/1999. A.M.M.
Manifesta infondatezza, in quanto la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata ne' risultano proposti dal giudice rimettente nuovi argomenti rispetto a quelli esaminati dalla Corte, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, censurato nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni, nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, censurato nella parte in cui fa salva l'efficacia dello stesso art. 13, comma 5, lettera c). - v. le sentenze n. 347/1997 e 324/1999. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte