Ordinanza 365/2000 (ECLI:IT:COST:2000:365)
Massima numero 25687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Armi ed esplosivi - Porto d'armi senza licenza - Previsione, ai fini di difesa personale, soltanto per i magistrati ordinari, anche temporaneamente fuori ruolo - Mancata estensione di analoga facoltà per gli altri magistrati (amministrativi, e della corte di conti) e per gli avvocati dello stato - Asserita violazione del principio di eguaglianza, in relazione all'unità della funzione giurisdizionale e alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario di altre magistrature e dell'avvocatura dello stato - Giustificazione non irragionevole della disciplina censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Armi ed esplosivi - Porto d'armi senza licenza - Previsione, ai fini di difesa personale, soltanto per i magistrati ordinari, anche temporaneamente fuori ruolo - Mancata estensione di analoga facoltà per gli altri magistrati (amministrativi, e della corte di conti) e per gli avvocati dello stato - Asserita violazione del principio di eguaglianza, in relazione all'unità della funzione giurisdizionale e alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario di altre magistrature e dell'avvocatura dello stato - Giustificazione non irragionevole della disciplina censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione: infatti, con valutazione non irragionevole, il legislatore non ha esteso ai magistrati amministrativi e della Corte dei conti ed agli avvocati dello Stato, la facolta' di portare armi senza licenza, prevista dalla disposizione denunciata soltanto per i magistrati ordinari ai fini della difesa personale, e ben considerando la diversita' delle situazioni in relazione alle funzioni esercitate, che possono esporre a rischio chi ne sia investito.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione: infatti, con valutazione non irragionevole, il legislatore non ha esteso ai magistrati amministrativi e della Corte dei conti ed agli avvocati dello Stato, la facolta' di portare armi senza licenza, prevista dalla disposizione denunciata soltanto per i magistrati ordinari ai fini della difesa personale, e ben considerando la diversita' delle situazioni in relazione alle funzioni esercitate, che possono esporre a rischio chi ne sia investito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte