Ordinanza 366/2000 (ECLI:IT:COST:2000:366)
Massima numero 25634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Personale del corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare, a seguito di condanna penale - Termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento - Questione analoga ad altra già decisa con sentenza interpretativa di rigetto - Mancanza di ulteriori censure e di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Personale del corpo di polizia penitenziaria - Procedimento disciplinare, a seguito di condanna penale - Termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento - Questione analoga ad altra già decisa con sentenza interpretativa di rigetto - Mancanza di ulteriori censure e di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. La questione concerne, infatti, norma di contenuto assimilabile a quello dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del 1990, oggetto di precedente decisione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione; inoltre, non risultano prospettati dal giudice rimettente nuovi argomenti rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. - v. la sentenza n. 197/1999. A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. La questione concerne, infatti, norma di contenuto assimilabile a quello dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del 1990, oggetto di precedente decisione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione; inoltre, non risultano prospettati dal giudice rimettente nuovi argomenti rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. - v. la sentenza n. 197/1999. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte