Ordinanza 367/2000 (ECLI:IT:COST:2000:367)
Massima numero 25635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie) si è pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende procedimento penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede penale - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento di situazioni analoghe, con lesione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Possibilita' di far ricorso all'istituto della ricusazione (per effetto della sentenza n. 283 del 2000) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie) si è pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende procedimento penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede penale - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento di situazioni analoghe, con lesione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice - Possibilita' di far ricorso all'istituto della ricusazione (per effetto della sentenza n. 283 del 2000) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, denunciato nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilita' del giudice l'ipotesi in cui, in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie), il medesimo magistrato si sia pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende il procedimento penale: cio', soprattutto, alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 37 cod. proc. pen. (sentenza n. 283 del 2000) e della mutata sfera di applicazione di tale ultima disposizione, che include ora la possibilita' di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308/1997. - V. ordinanza n. 431/1999, per la manifesta inammissibilita' di analoga questione di costituzionalita'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, denunciato nella parte in cui non prevede quale causa di incompatibilita' del giudice l'ipotesi in cui, in altro procedimento non penale (civile, nel caso di specie), il medesimo magistrato si sia pronunciato sullo stesso fatto per il quale pende il procedimento penale: cio', soprattutto, alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 37 cod. proc. pen. (sentenza n. 283 del 2000) e della mutata sfera di applicazione di tale ultima disposizione, che include ora la possibilita' di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308/1997. - V. ordinanza n. 431/1999, per la manifesta inammissibilita' di analoga questione di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte