Ordinanza 368/2000 (ECLI:IT:COST:2000:368)
Massima numero 25636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullità del decreto dispositivo del giudizio (perche' emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente) abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullità del decreto dispositivo del giudizio (perche' emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente) abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 121 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullita' del decreto che ha disposto il gudizio, perche' emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'istituto della incompatibilita', la funzione pregiudicante non puo' essere ravvisata in un atto avente natura meramente processuale, che, in quanto tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della 'res iudicanda'. Infatti, l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione di merito non imposta dal tipo di atto, deve essere accertato in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistono i presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione. - v. la sentenza n. 455/1994; la sentenza n. 131/1996 e le ordinanze nn. 357/1997, 281/1996 nonche' le ordinanze nn. 444/1999, 29/1999, 203/1998 ed i richiami nelle stesse contenuti alla sentenza n. 308/1997. A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 121 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullita' del decreto che ha disposto il gudizio, perche' emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'istituto della incompatibilita', la funzione pregiudicante non puo' essere ravvisata in un atto avente natura meramente processuale, che, in quanto tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della 'res iudicanda'. Infatti, l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione di merito non imposta dal tipo di atto, deve essere accertato in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistono i presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione. - v. la sentenza n. 455/1994; la sentenza n. 131/1996 e le ordinanze nn. 357/1997, 281/1996 nonche' le ordinanze nn. 444/1999, 29/1999, 203/1998 ed i richiami nelle stesse contenuti alla sentenza n. 308/1997. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte