Ordinanza 369/2000 (ECLI:IT:COST:2000:369)
Massima numero 25637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 26/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giudizio di assise - Giudice popolare - Diritto alla indennità per l'ufficio svolto - Determinazione dell'indennità in un importo fisso, non commisurato alla retribuzione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della adeguatezza e sufficienza della retribuzione, nonché del principio della parita' nell'accesso agli uffici pubblici - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Giudizio di assise - Giudice popolare - Diritto alla indennità per l'ufficio svolto - Determinazione dell'indennità in un importo fisso, non commisurato alla retribuzione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e della adeguatezza e sufficienza della retribuzione, nonché del principio della parita' nell'accesso agli uffici pubblici - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <> non impedisce, di per se', lo svolgimento dell'ordinaria attivita' lavorativa per l'intera durata dell'ufficio ricoperto, essendo essi vincolati a garantire la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente esercitano i loro compiti; sicche' la previsione della norma censurata secondo cui l'indennita' spettante per l'ufficio di giudice popolare e' stabilita in un importo fisso, non essendo commisurata alla retribuzione, ove vi sia stata rinuncia alla retribuzione per l'attivita' normalmente svolta, non puo' essere in contrasto con il principio di adeguatezza della retribuzione e non parifica irragionevolmente i lavoratori, determinando, inoltre, una remora per chi aspiri ad accedere all'ufficio pubblico in questione; ne', se pur vi fosse, l'erronea applicazione della norma censurata puo' dar adito ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale. - V., per l'erronea applicazione delle norme che non possono determinare di per se' censure di incostituzionalita', sentenze n. 40/1998 e n. 175/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la questione si basa su un'erronea premessa interpretativa del giudice rimettente. Invero, l'obbligo dei giudici popolari di assicurare <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte