Sentenza 95/2022 (ECLI:IT:COST:2022:95)
Massima numero 44714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 14/04/2022; Pubblicazione in G. U. 20/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44713  44715  44716


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni a carattere punitivo - Caratteri - Estensione ad esse del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Conseguente limite alla scelta sanzionatoria del legislatore, anche a salvaguardia della coerenza tra le diverse parti dell'ordinamento. (Classif. 232001).

Testo

Le sanzioni amministrative a carattere punitivo sono quelle che condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene - pur a fronte dell'ampia discrezionalità che al legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo - anche per le sanzioni amministrative si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44239; S.212/2019 - mass. 42706; S. 88/2019 - mass. 42546).


Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. (Precedente: S.112/2019 - mass. 42628).


Per quanto debba riconoscersi un ampio margine di discrezionalità al legislatore nell'individuare la misura della sanzione appropriata per ciascun illecito amministrativo, una tale discrezionalità non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza e nell'arbitrio, come nei casi in cui la scelta sanzionatoria risulti macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità.


Una manifesta disparità sanzionatoria tra condotte illecite non può non ingenerare, in chi risulti colpito da una sanzione eccessivamente severa, il sentimento di aver subito una ingiustizia. Sentimento che ha le proprie radici proprio nel vulnus avvertito a quel valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile tutelato dall'art. 3 Cost., e rappresentato dalla coerenza tra le parti di cui si compone. (S. 204/1982 - mass. 11572).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte