Sentenza 374/2000 (ECLI:IT:COST:2000:374)
Massima numero 25642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/07/2000;  Decisione del  12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Amministrazione penitenziaria - Personale civile - Trattamento economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato (non ancora corrisposto) - Divieto di corrispondere le relative somme - Incidenza diretta ed esplicita della norma censurata sul giudicato - Conseguente lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e di tutela giurisdizionale dei diritti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico 'ex' art. 4-'bis' del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, (convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436), le relative somme. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, in linea generale e' da escludere che possa integrare una violazione delle attribuzioni spettanti al potere giudiziario una disposizione di legge che appare finalizzata ad imporre all'interprete un determinato significato normativo, ma se il legislatore, come nella specie, oltre a creare una regola astratta, prende espressamente in considerazione anche le sentenze passate in giudicato, che attribuiscono un trattamento economico al personale, incidendo direttamente ed esplicitamente su di esse, rivela in modo incontestabile il preciso intento di interferire su questioni coperte da giudicato, non rispettando, in modo arbitrario, la diversa condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale definitivo di un certo trattamento economico rispetto a chi non lo abbia ottenuto, e conseguentemente violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisidizionale nonche' le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Peraltro, alle somme da corripondersi in forza della presente decisione, sara' comunque applicata (successivamente all'entrata in vigore della legge in questione) la detta disciplina del 'riassorbimento' nei futuri incrementi retributivi prevista dal medesimo comma 5, in riferimento all'ipotesi di somme gia' versate allo stesso titolo, anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima. - v. le sentenze nn. 229/1999, 432/1997, 153/1994 e 6/1994, in tema di retroattivita' della legge; le sentenze nn. 321/1998, 432/1997, 386/1996 e 15/1995, riguardo ai limiti all'interferenza del legislatore sulla potesta' di giudicare ed, infine, le sentenze n. 417/1996 e 390/1995, sulla discrezionalita' di quest'ultimo di modificare, anche sfavorevolmente, la disciplina di trattamenti economici. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte