Sentenza 375/2000 (ECLI:IT:COST:2000:375)
Massima numero 25643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
12/07/2000; Decisione del
12/07/2000
Deposito del 27/07/2000; Pubblicazione in G. U. 02/08/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Vice brigadieri e militari di truppa - Procedimento disciplinare a loro carico, conseguente a condanna penale irrevocabile - Promovimento - Termine di decadenza di centottanta giorni dalla cognizione della sentenza - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e contrasto con il principio di buon andamento - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Impiego pubblico - Personale militare - Arma dei carabinieri - Vice brigadieri e militari di truppa - Procedimento disciplinare a loro carico, conseguente a condanna penale irrevocabile - Promovimento - Termine di decadenza di centottanta giorni dalla cognizione della sentenza - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e contrasto con il principio di buon andamento - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri: non e' infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparita' di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresi', con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato. - Sul procedimento disciplinare, e, in particolare, sui termini per promuovere l'azione disciplinare, v. sentenze nn. 197/1999, 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, sentenza n. 1129/1988. - Sotto il profilo del buon andamento dell'ordinamento dei corpi militari dello Stato, sentenze nn. 240/1997, 363/1996, 356/1995, 126/1995.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri: non e' infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparita' di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresi', con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato. - Sul procedimento disciplinare, e, in particolare, sui termini per promuovere l'azione disciplinare, v. sentenze nn. 197/1999, 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, sentenza n. 1129/1988. - Sotto il profilo del buon andamento dell'ordinamento dei corpi militari dello Stato, sentenze nn. 240/1997, 363/1996, 356/1995, 126/1995.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte